La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che con i nostri cari ci hanno tenuto uniti durante la loro vita terrena. E’ ciò che esprimiamo con il termine suffragio, parola che deriva dal verbo latino suffragari che significa: soccorrere, sostenere aiutare. In vari modi la Chiesa ci insegna che possiamo suffragare le anime dei nostri cari defunti: con la celebrazione di Sante Messe, con i meriti che acquistiamo compiendo le opere di carità, con l’applicazione delle indulgenze. In particolare su questa pratica, ultimamente un po’ trascurata, vogliamo soffermare il nostro pensiero.

Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre vistando una chiesa (non necessariamente una parrocchia) e ivi recitando il Credo e il Padre Nostro.

Sono inoltre da adempiere le tre condizioni che occorrono per qualsiasi indulgenza plenaria:

  • confessione sacramentale Questa condizione può essere adempiuta parecchi giorni prima o dopo. Con una confessione si possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in noi l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale.
  • comunione eucaristica.
  • preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre.
  • distacco da ogni affetto al peccato, anche veniale.

La stessa facoltà è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti, sempre rispettando le medesime condizioni generali (confessione, comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa e distacco dal peccato) .

NORME SULLE INDULGENZE

TRATTE DA: MANUALE DELLE INDULGENZE. NORME E CONCESSIONI, CITTÀ DEL VATICANO 2008.

1. – L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

2. – L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

3. – Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle ai defunti a modo di suffragio.

4. – Il fedele che, almeno con cuore contrito, compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.

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